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Camera dei deputati XV LEGISLATURA Codice Penale (Art. 727)76 Giurisprudenza - Corte Costituzionale 2. All'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Il Ministro della salute, con propri decreti, determina le caratteristiche dei dispositivi di identificazione di cui all'articolo 2-bis, stabilendo altresì modalità operative conformi, atte ad assicurare la completezza e la interoperabilità delle anagrafi canine con la banca dati canina nazionale. 3. Al trattamento dei dati previsti dal comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 4. Le regioni provvedono a disciplinare, con propria legge, il risanamento dei canili comunali che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario", in relazione alle esigenze territoriali e al tipo di prestazioni, e che garantiscono le seguenti funzioni: a) ricovero temporaneo dei cani vaganti catturati sul territorio; b) adempimenti sanitari sui cani ricoverati; c) servizio di pronto soccorso con reperibilità degli operatori durante l'arco delle ventiquattro ore tramite il servizio di urgenza ed emergenza medica 118; d) adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; e) osservatorio epidemiologico; f) eventuale ricovero di gatti o di altri animali di affezione. 5. Le regioni provvedono altresì a disciplinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani tenendo conto dei seguenti criteri minimi di vivibilità delle medesime strutture: a) numero massimo di 200 cani per struttura; b) fissazione di uno spazio minimo vitale di 10 mq per cane e di 5 mq per ogni cane in aggiunta; c) predisposizione obbligatoria di spazi esterni adeguati; d) apertura al pubblico per controlli e per adozioni; e) specializzazione del personale delle strutture nella cattura e nel trattamento degli animali; f) preparazione anche comportamentale dei cani all'adozione da parte di personale anche volontario formato a tal fine; g) presenza di volontari di almeno un'associazione di cui all'articolo 2, comma 10. 6. Le strutture, pubbliche e private, di ricovero dei cani che hanno favorevolmente superato il periodo di osservazione e ai quali sono stati applicati i trattamenti previsti presso il canile sanitario od ospedale veterinario devono garantire buone condizioni di vita ai medesimi animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo trimestrale dei medici veterinari specializzati dell'azienda sanitaria locale competente. 7. La legge regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli elenchi comunali delle case famiglia per cani, per agevolare l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2-quinquies, nonché per la concessione e il rinnovo della licenza per ogni rifugio privato in base ai criteri minimi strutturali e gestionali di cui al comma 5 e alla verifica dell'attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani. La legge regionale provvede, altresì, alla costituzione e alla disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le aziende sanitarie locali con responsabilità di azione sull'applicazione delle normative in materia di randagismo, di animali di affezione e sinantropi, di benessere e protezione degli animali. 8. La legge regionale determina i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza, subordinando comunque la ripartizione dei fondi all'effettiva attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani nonché all'esito positivo dei controlli predisposti dalla regione stessa. 9. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, in collaborazione con i responsabili della specifica area delle aziende sanitarie locali costituita ai sensi del comma 7 e sentite le associazioni animaliste e protezioniste che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo. 10. Il programma di cui al comma 9 prevede interventi riguardanti: a) la diffusione della pratica della sterilizzazione chirurgica e farmacologica, della registrazione anagrafica e della microchippatura, l'incentivazione delle adozioni dei cani ospitati nei rifugi, il miglioramento delle condizioni dei canili; b) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto con gli animali, basato sul rispetto della vita animale e sulla difesa del loro habitat; c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale delle regioni, degli enti locali, delle forze dell'ordine e delle aziende sanitarie locali addette ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le aziende sanitarie locali e con gli enti locali. 11. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. 12. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni destinano una somma pari al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in base al numero di cani identificati e registrati nell'anagrafe canina e, previo controllo sull'attività svolta, agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo».
Art. 7. (Competenze dei comuni).
1. L'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Competenze dei comuni). - 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili municipali esistenti, che assumono la denominazione di "canile sanitario" o di "ospedale veterinario" ai sensi dell'articolo 3, comma 4. 2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono alla costruzione di strutture di ricovero per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 5 e seguenti dell'articolo 3 e dalla legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. 3. I comuni, singoli o associati, predispongono regolamenti comunali per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori. 4. I comuni, singoli o associati, adottano formule assicurative per garantire l'assistenza veterinaria di base».
Art. 8. (Competenze dei servizi veterinari).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Competenze dei servizi veterinari). - 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali: a) sono preposti alla gestione dell'anagrafe canina e dei canili sanitari o ospedali veterinari; b) garantiscono gli interventi di reperibilità per le emergenze e di pronto soccorso per ventiquattro ore al giorno; c) provvedono ad attuare quanto previsto all'articolo 1, comma 1-bis, lettera d); d) esercitano la vigilanza sulle strutture ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-ter e dall'articolo 2-quinquies; e) partecipano ai programmi di prevenzione del randagismo e di educazione sanitaria; f) effettuano controlli periodici nei rifugi anche sulla base di una lista di attività da monitorare approvata dalla regione».
Art. 9. (Sanzioni).
1. L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 5 - (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina e di sottoporlo alle contestuali procedure di identificazione di cui agli articoli 2 e 2-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300. 2. Salvo che il fatto non integri le fattispecie previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, chiunque fa commercio di cani o di gatti, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000. 3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 affluiscono alle entrate dell'ente locale e sono utilizzate ai fini dell'attuazione della presente legge».
Art. 10. (Cimiteri per animali di affezione).
1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come da ultimo sostituto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 5-bis. - (Cimiteri per animali di affezione). - 1. I cimiteri per animali di affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile. 2. I siti cimiteriali per animali di affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. 3. Il trasporto delle spoglie di animali di affezione è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. 4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali di affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, in attesa dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia».
Art. 11. (Imposta).
1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 5-ter. - (Imposta). - 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di euro 20. 2. L'acquisto di un cane per il quale risulta già assolta l'imposta di cui al comma 1 non dà luogo a nuove imposizioni nell'anno di riferimento. 3. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 1: a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi; b) i cani appartenenti ad individui non residenti, né domiciliati nel comune, la cui permanenza non si protrae oltre due mesi o che già pagano l'imposta in altri comuni; c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento; d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza; e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche, senza fini di lucro e ospitati nelle case famiglia o nei rifugi; f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni; g) i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione. 4. I comuni individuano con propri provvedimenti le sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1».
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. L'articolo 9 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente: «Art. 9. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri posti a carico dello Stato derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse a tale fine stanziate dalla legge 2 dicembre 1998, n. 434. 2. Ai maggiori oneri gravanti sulle regioni e sugli enti locali in attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante gli introiti derivanti dall'imposta prevista dall'articolo 5-ter e dai trasferimenti effettuati dallo Stato. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». |