| (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7-5-2007 ) ORDINANZA 28 Marzo 2007 IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale; Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani"; Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; Ordina: Art. 1. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008. Roma, 28 marzo 2007 Il Ministro: Livia Turco |